Quali disoccupati di lunga durata hanno diritto all’indennità?

Leggi quello che devi sapere sui sussidi di disoccupazione a lungo termine dell’OAED. Chi ha diritto alle prestazioni e quali documenti giustificativi sono richiesti. Vedi se sei idoneo.

Contributi OAED per disoccupati di lunga durata, di età compresa tra i 20 e i 66 anni, con reddito familiare annuo (effettivo, esente o tassato in modo speciale) inferiore a 10.000 euro, che hanno presentato domanda entro un periodo di ammortamento di due (2) mesi dalla fine del beneficio 12 mesi di disoccupazione regolare. L’indennità mensile ammonta a 200 euro ed è erogabile per un periodo non superiore a 12 mesi. Se i disoccupati di lunga durata hanno figli minorenni protetti, il loro reddito annuo massimo, necessario per percepire l’indennità, è maggiorato di 586,08 euro (per ogni figlio minorenne). Questa indennità è non aggiornabile, personale e non trasferibile.

Quando ricevono i sussidi i disoccupati?
Il disoccupato, per poter riscuotere l’indennità, deve, entro un periodo di grazia di due (2) mesi dalla fine dell’indennità di disoccupazione ordinaria di 12 mesi (anche se le ha percepite in parte, cioè con sospensione e prosecuzione), presentare la relativa domanda al Servizio OAED di residenza o sovvenzione per ultimo. Agevolazioni regolari per prosecuzione ai sensi dell’art. 20° 2961/54, che, al termine dei restanti 12 mesi di agevolazione, non abbiano maturato 12 mesi ininterrotti di permanenza nel registro dei disoccupati OAED, possono richiedere la relativa domanda per lungo indennità di disoccupazione a tempo determinato, in un periodo di ammortamento di due (2) mesi dal completamento del soggiorno ininterrotto di 12 mesi.
Quando presentano domanda per l’indennità di disoccupazione di lunga durata, devono aver continuato a essere iscritti nel registro dei disoccupati dell’OAED negli ultimi 12 mesi.

Quali documenti giustificativi sono richiesti?
– La domanda del beneficiario ai Servizi OAED nel suo luogo di residenza o la sua ultima sovvenzione.
– Una copia ufficiale della dichiarazione dei redditi per l’esercizio precedente l’attuazione, da parte dell’autorità amministrativa o KEP, o una semplice fotocopia della dichiarazione di cui sopra, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità articolo 8 della legge 1589/1986, ove l’interessato parte conferma l’esattezza delle informazioni ivi riportate o una stampa del suddetto verbale di permesso rilasciato tramite il sistema TAXISNET, senza ulteriori formalità o processo di convalida.
– Dichiarazione di Beneficiario Responsabile, allegata alla relativa domanda, in cui si conferma quanto segue:
a) di conoscere l’intervallo di tempo della sua presenza obbligatoria all’OAED.
b) di essere tenuto a comunicare al Servizio competente i motivi della perdita della condizione di disoccupazione entro otto (8) giorni lavorativi e comunque entro la fine del mese di sussidio.
c) di essere a conoscenza del fatto che, revocati i motivi di sospensione e per continuare ad erogare le agevolazioni, deve denunciare all’autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla data di decadenza dei motivi di sospensione.
d) di essere obbligato a rispondere alle eventuali convocazioni del Servizio competente per la sua presenza personale entro il termine che gli verrà determinato.
e) che è obbligato in caso di cambiamento di residenza o luogo di residenza, a dichiararlo all’autorità competente.
f) che tutti i documenti giustificativi presentati sotto forma di fotocopia sono fotocopie esatte degli originali.
– Documento d’identità valido (KTP, passaporto, ecc.)
– Ultimo certificato di stato civile per chi ha figli minorenni.
– Documenti ufficiali da cui si otterrà AMKA.
– La domanda, unitamente ai documenti giustificativi, viene presentata al KPA residenziale o al Servizio OAED del beneficiario, o alla sua sovvenzione finale, che emette la relativa decisione sull’erogazione o meno dell’indennità di disoccupazione di lunga durata.

Quando viene interrotto, sospeso o continuato il pagamento degli alimenti
Indennità di disoccupazione di lunga durata:
Licenziamento in caso di disoccupazione:
A) svolgere attività subordinata o non retribuita
B) non accetta un lavoro offerto da OAED in relazione alle sue qualifiche e competenze formali
C) perdere lo stato di disoccupazione per qualsiasi motivo
D) non presentarsi presso un Servizio OAED competente durante il terzo mese di controllo per due trimestri consecutivi
E) ha raggiunto l’età di 67 anni
È sospeso fintanto che il beneficiario è malato se la malattia trae origine dal relativo certificato dell’ente competente.
Durante la formazione professionale, i beneficiari non vengono cancellati dal registro dei disoccupati dell’OAED.
Il tempo di formazione professionale non viene conteggiato come tempo di inattività e le indennità non vengono pagate durante tale periodo. La durata della formazione estende anche la durata del sussidio, fintanto che i tirocinanti rimangono disoccupati.
La prosecuzione dell’agevolazione è possibile solo se, entro due mesi dalla cessazione dei motivi di sospensione, il disoccupato presenta apposita istanza al Servizio OAED competente.
In caso di interruzione degli alimenti, non può essere continuato.

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Poldi Mazzi

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